SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - associazionecreatoridisuoni

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Sentenza del Consiglio di Stato n. 270 del 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3756/2006 proposto da Amici Paolo, Anzellotti Luca, Anzellotti Massimo, Anzellotti Jacopo, Anzellotti Stefania, Basili Gianluca, Basili Sergio, Cameracanna Italo, Caso Emiliano, Caso Fernando, Caso Ivan, Caucci Andrea, Ciorba Aldo, D'Angeli Giulio, Dell'Ariccia Davide, De Sanctis Eleandro, Di Liberto Vincenzo, Giacco Alessandro, Giacco Mario, Giacco Valentina, Gizzi Attilio, Gramigna Alvaro, Gramigna Andrea, Gramigna Claudio, Gramigna Fabiana, Lancia Saverio, Marcorin Ezio, Marcorin Fabio, Marinelli Marco, Marinelli Massimo, Normanno Massimiliano, Papucci Edgardo, Pasquale Dario Marcello, Penna Augusto Rocco, Prezioso Luigi, Prezioso Massimiliano, Pucci Paolo, Quadroli Daniele, Quadroli David, Quadroli Fabrizio, Rocchi Massimo, Trinelli Antonio, nonché dall'Associazione Creatori di Suoni "ACS", in persona del legale rappresentante Marinelli Massimo,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Recca, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via San Fabiano n. 21;

contro - S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Deledda, Stefano Astorri e Maurizio Mandel, presso la prima elettivamente domiciliata in Roma, al Viale della Letteratura n. 30;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'editoria e l'informazione, quale Autorità di Vigilanza sulla S.I.A.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti di

IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pietrolucci, e Andrea Miccichè, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n. 92;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. III ter, 13 giugno 2005 n. 4816, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della SIAE, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'IMAIE;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Recca per gli appellanti, l'avv. Astorri per la SIAE appellata, l'avv. Pietrolucci per l'IMAIE, l'avvocato dello Stato Ferrante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, tutti creatori di suoni a supporto di opere cinematografiche, unitamente alla propria associazione di categoria "Associazione creatori di suoni", con il ricorso di primo grado hanno impugnato il diniego opposto dalla S.I.A.E. alla istanza di adesione all'ente, finalizzata a conseguire la tutela in quanto titolari di diritti connessi (artista esecutore), per l'esercizio di attività creativa dell'ingegno mediante creazione di effetti sonori speciali, chiedendo altresì il risarcimento del danno (si tratta di 48 note, di identico tenore, del 26/7/2004, prot. n. 1/334).

Hanno sostenuto che la creazione di suoni deve ascriversi fra le attività connesse al diritto di autore, in quanto deputata ad una migliore fruizione dell'opera creativa, ed, in quanto tale, tutelata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633; al contempo, il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 ha rinnovato in capo alla S.I.A.E. il compito di assicurare la migliore tutela dei diritti di autore, nonché dei diritti connessi, e la relativa gestione.

I dinieghi impugnati sono stati motivati con riguardo all'"assorbente motivo che i diritti dei quali si è vantata la titolarità, non sono configurabili, ai sensi di legge, come diritti connessi", e non sono riconducibili né alla previsione dell'art. 80, l. n. 633/1941, né a quella dell'art. 72 dello stesso corpus normativo.

I ricorrenti sostengono che i creatori di suoni sono, quanto meno, esecutori, in quanto grazie al loro intervento, le rappresentazioni vivono, oltre che di parole e di musica, anche di sonorità.

1.1. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Con l'appello vengono riproposti i motivi del ricorso di primo grado e mosse motivate censure alla sentenza.

Con il primo motivo del ricorso di primo grado si lamentava che la S.I.A.E. è tenuta, in forza di quanto disposto dall'art. 7, d.lgs. n. 419/1999, a tutelare i diritti connessi al diritto di autore; anche l'art. 2, co. 2, dello Statuto dell'ente assicura "ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione".

La categoria dei titolari di diritti connessi sarebbe particolarmente ampia, e comprensiva di tutti coloro che, mediante il proprio apporto, consentono la migliore fruizione dell'opera di ingegno originaria (il c.d. diritto primario).

Si pensi ad una canzone: autore è colui che ha generato l'opera, anche se magari risulta più conosciuto al pubblico l'esecutore interprete, e cioè il cantante.

Ciò che l'ordinamento impone è che i titolari di diritti connessi vengano accettati dalla S.I.A.E., con riconoscimento della tutela economica ed attribuzione di forme di rappresentanza.

Le creazioni degli odierni ricorrenti avrebbero un sicuro valore economico, considerando che i supporti contenenti suoni sono oggetto di regolari negoziazioni.

Non risulterebbe allora comprensibile la ragione per cui la S.I.A.E. non debba riconoscere la connotazione artistica a chi fornisce il proprio apporto all'opera dell'ingegno, qualificando il creatore di suoni alla stregua di un tecnico dei suoni.

Con il secondo motivo del ricorso di primo grado si lamentava l'eccesso di potere per difetto di motivazione e l'errata interpretazione dell'art. 80, l. n. 633/1941, nella parte in cui "tipizzerebbe" i titolari di diritti connessi.

Una corretta interpretazione della norma in questione consentirebbe di riconoscere come la stessa non descriva un numerus clausus di titolari di diritti connessi; ciò che rileva, per appartenere a tale categoria, è la partecipazione all'opera dell'ingegno, in qualunque modo.

1.2. La sentenza in epigrafe ha respinto i due motivi di ricorso osservando che il sistema legislativo enucleerebbe un principio di tipicità per i diritti connessi al diritto d'autore, in quanto gli artt. da 72 a 102, l. n. 633/1941, regolerebbero una serie di diritti diversi fra loro sia per oggetto, che per contenuto. Si evidenzierebbe dunque una differenziazione del contenuto di tali diritti, che tiene conto anzitutto della peculiarità dei singoli beni, con conseguente esclusione dell'applicazione analogica dei principi che informano la disciplina del diritto d'autore. In assenza di una specifica previsione relativa ai "rumoristi", sarebbe, secondo il T.a.r., corretta l'operazione ermeneutica condotta dalla S.I.A.E. negli atti impugnati, volta a verificare se l'attività dei medesimi sia riconducibile, mediante una (consentita) interpretazione estensiva, a quella del produttore di fonogrammi (ex artt. 72/78), ovvero a quella degli artisti interpreti ed esecutori (di cui agli artt. 80 e seguenti della legge sul diritto d'autore).

Secondo il T.a.r. anche sotto tale profilo, la motivazione dei provvedimenti negativi impugnati resisterebbe alle censure, laddove esclude che l'attività dei ricorrenti integri la fattispecie costitutiva dei diritti del produttore di fonogrammi, caratterizzata "dall'esercizio di attività organizzativo - imprenditoriale mirata alla fissazione di una sequenza di suoni sopra un supporto materiale", come pure la riconducibilità nella categoria degli artisti interpreti ed esecutori.

In particolare, secondo il T.a.r. l'attività dei rumoristi non sarebbe sussumibile nella previsione dell'art. 80 della legge n. 633/1941, in quanto il novero di tali soggetti sarebbe limitata dal criterio di cui all'art. 82, n. 1, a tenore del quale artista interprete od artista esecutore, deve essere colui che sostiene nell'opera, letteraria o musicale, una "parte di notevole importanza artistica", e in quanto la nozione di artista interprete ed artista esecutore dovrebbe trarsi dal combinato disposto degli artt. 80, 82 e 83 della legge in esame.

Se ne desumerebbe un'accezione "tradizionale" e, se si vuole, ristretta, di artista, concernente solamente coloro che sostengono le parti nell'opera o nella composizione drammatica, letteraria o musicale, rappresentando, cantando, recitando o declamando.

Di conseguenza, anche l'espressione "eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno", contenuta nell'art. 80, non potrebbe essere avulsa dal contesto di riferimento, e sarebbe rappresentativa di ogni modalità di esecuzione dell'opera, o della composizione drammatica, letteraria o musicale, ma non vale a tutelare anche opere dell'ingegno diverse da quelle suesposte, tra cui, per quanto qui rileva, quella dei rumoristi.

2. Gli appellanti criticano tale sentenza osservando che:

- non è in discussione che i rumoristi non siano riconducibili alla categoria del produttore di fonogrammi;

- non può essere negato il valore artistico dei suoni nelle opere cinematografiche, come dimostra anche la circostanza che esiste uno specifico premio Oscar per gli effetti speciali;

- il dato letterale dell'art. 80, l. n. 633/1941 sarebbe inequivoco nello stabilire che è artista interprete o artista esecutore chi esegue in qualsiasi modo un'opera dell'ingegno, sicché non vi sarebbe alcun numero chiuso dei diritti connessi.

3. L'appello è fondato.

3.1. I ricorrenti sostengono che i creatori di suoni (c.d. rumoristi) a supporto di opere cinematografiche rientrano nella nozione di soggetti che <<eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno>>, come tali titolari di diritti connessi.

Opera dell'ingegno sarebbe quella cinematografica e la relativa sceneggiatura, mentre i rumoristi eseguono l'opera, secondo il volere del regista e dello sceneggiatore, creando i suoni appropriati, che consentono una migliore fruizione dell'opera.

3.2. Giova, in fatto, ricordare che il rumorista è una delle figure professionali del settore audiovisivo, specializzata nel creare e registrare gli effetti sonori di film, telefilm, cartoni animati, e simili.

Il rumorista (o foley artist) può essere un artista, un tecnico specializzato nel missaggio del suono, o un montatore degli effetti sonori. I vari rumoristi specializzati collaborano con il fonico ed il compositore alla realizzazione della colonna sonora, oggi sempre più sofisticata grazie alle moderne tecnologie surround Dolby, DTS, SDDS e THX, che letteralmente avvolgono lo spettatore.

Gli effetti sonori raramente sono registrati in "presa diretta" durante le riprese, perché in quella fase ci si concentra sui dialoghi fra gli attori, direzionando i microfoni su di loro. In questo modo, si riduce il fastidioso rumore d'ambiente, ma anche i rumori generati dagli attori stessi (rumori di passi, di porte che si chiudono, del tintinnio di un braccialetto, etc.). Il rumorista, allora, controlla la traccia audio con i dialoghi, e registra dei nuovi rumori su una traccia a parte, provvedendo poi a sincronizzarla in modo che il nuovo rumore (più efficace e pulito), sia posizionato nel punto corretto. Alcuni di questi nuovi rumori sono generati manualmente e appositamente per il film, ma con l'avvento del computer si usano spesso rumori già esistenti ("precampionati") e raccolti in "librerie" di effetti. Il rumorista, inoltre, può aggiungere dei rumori che nella presa diretta non esistevano affatto (detti anche "effetti speciali sonori").

Vi è dunque un vero e proprio processo di creazione e registrazione dei nuovi rumori. In questa fase si ricorre spesso all'uso di semplici oggetti di uso comune: fracassare a terra un'anguria o spezzare una canna di bambù, può permettere di ricreare i rumori di una battaglia; delle noci di cocco tagliate a metà, se usate con maestria, possono generare il rumore di un cavallo al galoppo; etc. Il rumorista può naturalmente avere a disposizione gli stessi oggetti usati dagli attori sul set, oppure può uscire all'aperto e registrare qualsiasi tipo di rumore: il traffico cittadino, un aereo che passa, il verso di un animale, il frusciare degli alberi, etc. Molti rumoristi creano in questo modo, e con estrema pazienza, le proprie librerie.

3.3. Giova, in diritto, ricordare che ai sensi dell'art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto di autore <<le opere dell'ingegno di carattere creativo>> che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

In termini analoghi, anche se con maggiore dettaglio, sono formulati gli artt. 1 e ss., l. 22 aprile 1941, n. 633.

Secondo l'art. 1 di tale legge, sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

I successivi articoli specificano quali sono le opere comprese nella protezione.

Per quanto riguarda le opere cinematografiche, sono protette le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.

3.4. Per quanto riguarda i diritti connessi, dispone l'art. 80, l. n. 633/1941, a tenore del quale si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Ad avviso del Collegio la norma in commento non contempla un numero chiuso di diritti connessi, in quanto sono considerati artisti interpreti ed artisti esecutori tutti coloro che <<eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno>>.

Il legislatore ha evidentemente, con lungimiranza, immaginato che un'opera dell'ingegno (quale è un'opera letteraria, teatrale, musicale, canora, cinematografica) è suscettibile di molteplici forme interpretative, che possono mutare in funzione della creatività degli interpreti ed esecutori, dell'evoluzione tecnologica e sociale, sicché non ha inteso restringere in un numero chiuso le forme di esecuzione di un'opera dell'ingegno, forme di esecuzione che si basano su un momento creativo, che è l'interpretazione dell'opera dell'ingegno da parte dell'interprete o esecutore.

Ciò premesso, si deve ritenere che il creatore di suoni e rumori (il c.d. rumorista) concorre alla esecuzione dell'opera cinematografica, che è il frutto dell'opera dell'ingegno del regista e dello sceneggiatore.

Il ruolo del rumorista non può essere disconosciuto, sol che si consideri la differenza esistente tra il cinema muto e il cinema sonoro, differenza che non si basa solo sulla registrazione, nel secondo, della voce degli attori, o sulla base musicale (peraltro presente anche nel cinema muto) ma anche sugli <<effetti sonori .

Gli <<effetti sonori>>, chiesti dal regista o dallo sceneggiatore, e dunque dai soggetti titolari dell'opera dell'ingegno primaria, sono in concreto creati e realizzati dai rumoristi.

I rumoristi, pertanto, rientrano nel novero dei soggetti che eseguono l'opera dell'ingegno.

Né si può sostenere che i diritti connessi siano un numero chiuso, argomentando dall'art. 82, l. n. 633/1941.

Invero, tale disposizione indica esemplificativamente alcune categorie soggettive che vanno incluse nel novero degli artisti interpreti e artisti esecutori di cui all'art. 80, e stabilisce un limite al riconoscimento del diritto connesso, occorrendo lo svolgimento di una parte importante, ma non costituisce un elenco tassativo ed esaustivo.

Ciò in quanto la norma fondamentale che individua i titolari di diritti connessi è l'art. 80, che non contiene un numero chiuso.

Siffatta interpretazione in ordine al rapporto tra art. 80 e art. 82, l. n. 633/1941, è in linea con la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con l. 22 novembre 1973, n. 866, il cui art. 3 definisce <<"artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche>>. La convenzione non prevede alcuna ulteriore limitazione, e dunque mostra di accogliere una nozione aperta di esecutore di opere artistiche.

A loro volta le direttive comunitarie, nell'occuparsi della tutela dei diritti connessi ai diritti di autore, non definiscono gli artisti interpreti ed esecutori, dandone per presupposta la relativa nozione, quale si desume dalla citata Convenzione internazionale (v. ad es. art. 6, direttiva 19 novembre 1992, n. 100; art. 4, direttiva 27 settembre 1993, n. 83; art. 3, direttiva 29 ottobre 1993, n. 98).

3.5. In conclusione, è innegabile che ai rumoristi vada riconosciuta la qualità di titolari di diritti connessi, quali soggetti che eseguono un'opera dell'ingegno.

Il limite di tale riconoscimento è che concorrano ad un'opera dell'ingegno, e dunque ad un'opera che abbia l'indispensabile requisito del <<carattere creativo>>, e che l'artista esecutore abbia un ruolo importante, secondo quanto prescritto dall'art. 82.

Sicché, non può trovare tutela la mera registrazione di suoni reali, bensì la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell'opera cinematografica.

3.6. Va accolta pertanto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Tuttavia le ragioni dei ricorrenti nei confronti della SIAE vanno riconosciuti nei limiti entro cui la SIAE ha la gestione dei diritti connessi, come interpretati da Cons. St., sez. VI, 31 luglio 2003 n. 4440, e i cui argomenti il Collegio fa propri: <<Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.

L'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell'indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l'esercizio delle "attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate" (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare "la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell'ambito della società dell'informazione" (art. 7, comma 1, lett. c).

Il successivo comma 3 precisa, poi, che l'ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso "può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati" (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente allo statuto, che "assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'ente", (art. 7, comma 4); l'art. 7, comma 6 dispone che "la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi"; l'art. 7, comma 7, precisa, infine, che "la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante".

Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.

A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all'ampiezza della formula di cui all'art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell'art. 7, comma 6.

La norma, infatti, contrapponendo la "gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi" alla "gestione relativa agli ulteriori servizi" evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli "ulteriori servizi", (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall'ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999.

Non a caso, d'altra parte, i principi della "massima trasparenza della ripartizione dei proventi" riguardano la "gestione dei servizi" attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi" (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999).

In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai "diritti connessi" sono anch'esse funzioni istituzionali dell'ente, non può essere considerato legittimo un assetto organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale, che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti connessi.

Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra diritto d'autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di diritti d'autore, editori e titolari di diritti connessi.

Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell'atto di costituzione in giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative e di rappresentanza l'applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall'art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del 1999, è destinato a rimanere meramente nominale.>>.

3.7. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, sfornita di prova sia in ordine al danno, sia in ordine alla colpa della SIAE, colpa che non può essere ritenuta sussistente, stante la novità, complessità e opinabilità della questione.

4. Per quanto esposto, va accolto in parte l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, vanno annullati i provvedimenti impugnati in prime cure.

Le spese di lite, stante la novità della questione, possono essere compensate in relazione al doppio grado di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2006 con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini - Presidente

Carmine Volpe - Consigliere

Giuseppe Romeo - Consigliere

Gianpiero Paolo Cirillo - Consigliere

Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere

f.to Rosanna De Nictolis

Segretario

f.to Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..................25/01/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero.............................................................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria



 
 
 
 
 
 


 
 
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